VALORE COMMERCIALE E RIPARAZIONE ANTIECONOMICA
Quando restiamo coinvolti in un incidente stradale ma siamo dalla parte della ragione la compagnia assicurativa risarcisce per intero il costo della riparazione del nostro veicolo. Questo è vero quasi nella quasi totalità dei casi, infatti se siamo i proprietari di un veicolo con un basso valore commerciale superato dal costo delle riparazioni, la compagnia assicurativa, almeno in prima battuta proverà a liquidarci attenendosi al valore commerciale del mezzo.
Facciamo un esempio per capire meglio i concetti di valore commerciale e riparazione antieconomica:
Tizio, è proprietario di una vecchia utilitaria immatricolata nei primi anni duemila. Nonostante il veicolo sia perfettamente funzionante al momento del sinistro il valore commerciale del mezzo è pari ad euro 500. E’ prassi consolidata per individuare questo valore commerciali fare una media tra la quotazione di eurotax blu e di quello di eurotax giallo (listini in uso ai commercianti per determinare rispettivamente il prezzo del ritiro delle auto usate e quello di vendita delle stesse). Purtroppo per Tizio il suo carrozziere di fiducia preventiva la riparazione del veicolo in euro 1000. Il liquidatore invocando il “principio di antieconomicità della riparazione” offre a Tizio solamente il valore commerciale del veicolo.
Prima di fornire qualche utile suggerimento allo sfortunato Tizio vediamo cosa dice la legge a riguardo:
L’art. 2058 del codice civile riguardante il risarcimento in forma specifica dispone che “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.”
La Cassazione Civile con la sentenza n.11662 del 2014 ha definito eccessivamente onerosa la riparazione che superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Alla luce di quanto detto appare evidente come il “principio di antieconomicità della riparazione” non ha carattere assoluto. Infatti, se Tizio dovesse decidere: di rottamare il suo mezzo, oltre al valore commerciale del veicolo avrebbe diritto ad ottenere il bollo e l’assicurazione non goduta, il costo della rottamazione e dell’eventuale trasporto del mezzo oltre al “Fermo per il Recupero di Analogo Mezzo” (F.R.A.M.). Questi costi in concreto potrebbero aggirarsi intorno ad euro 1000 rendendo quindi la riparazione assolutamente ragionevole.
In conclusione il consiglio migliore da dare a Tizio è quello di rivolgersi ad un avvocato esperto nel settore, che gli permetterà di ottenere un congruo risarcimento e di potere riparare il suo mezzo senza alcun ulteriore esborso.